Tipologie di contratto per i lavori saltuari
La
Legge 30/2003 riguardante la riforma del mercato del lavoro ha introdotto nuove tipologie di contratto
oltre alle classiche di lavoro determinato e indeterminato e ha introdotto novità nelle tipologie già esitenti.
Di seguito descriviamo brevemente alcune forme contrattuali idonee ai lavori saltuari:
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PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO:
Sono attività lavorative di natura occasionale e accessoria come piccoli lavori domestici,
assistenza domiciliare a bambini o anziani, lezioni private, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli,
collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di
solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ecc. La
durata complessiva delle prestazioni non deve superare 30 giorni nel corso dell’anno solare e
l’ammontare dei compensi non deve superare 5.000 euro annui (le prestazioni possono essere
svolte a favore di più beneficiari). Il pagamento viene effettuato attraverso dei "buoni lavoro"
o voucher, acquistati dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate (alla Posta o persino dal tabaccaio).
Il lavoro accessorio potrà essere svolto solo da soggetti appartenenti a determinate categorie
(disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, soggetti in comunità di
recupero, lavoratori extracomunitari). Gli interessati al lavoro accessorio devono comunicare la
loro disponibilità al Centro per l’Impiego di appartenenza o ai soggetti accreditati.
I voucher prepagati sono del valore di 7,5 euro per ogni ora di lavoro. Dei 7,5 euro il lavoratore ne
percepirà solo 5,8 , esenti da imposizioni fiscali. La differenza andrà ad Inps ed Inail.
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LAVORO A PROGETTO:
E’ un contratto di collaborazione coordinata e continuativa gestito in modo autonomo: il
lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l’incarico di eseguire un progetto
o un programma di lavoro o una fase di esso, gestendo autonomamente il proprio lavoro in
funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato.
E’ possibile svolgere la propria attività a favore di più committenti, purché le attività non siano in concorrenza.
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LAVORO OCCASIONALE:
E’ una forma di lavoro autonomo nella quale il lavoratore compie occasionalmente un’opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun
coordinamento con il committente.
Per lavoro occasionale si intendono le prestazioni occasionali svolte complessivamente per
non più di 30 gg. nel corso dell’anno solare compensate con meno di 5 mila euro in favore dello stesso committente
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PART-TIME:
E’ un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a
quello ordinario (40 ore settimanali) o rispetto all’orario definito dal contratto collettivo applicato.
Questa tipologia di lavoro può essere instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
che a tempo determinato. Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti di un lavoratore a
tempo pieno.
Il part-time può essere:
- orizzontale: quando si lavora a orario ridotto tutti i giorni
- verticale: quando si lavora a orario pieno solo alcuni giorni della settimana, del mese, dell’anno
(es. 8 ore al giorno per tre giorni la settimana, oppure alcuni mesi all’anno)
- misto: è la combinazione tra part-time orizzontale e verticale, si lavora a orario ridotto con
punte verticali alcuni giorni della settimana.
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (staff leasing):
E’ un contratto di lavoro caratterizzato da una relazione “trilaterale” tra lavoratore,
somministratore e utilizzatore. Il lavoratore viene assunto da un’Agenzia per il lavoro autorizzata
(somministratore), iscritta presso un apposito Albo istituito dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, ma presta la propria attività presso un’impresa (utilizzatore). Per tutta la durata
della somministrazione il lavoratore svolgerà la propria attività nell'interesse, nonché sotto la
direzione ed il controllo dell'utilizzatore; il potere disciplinare, invece, è riservato al solo
somministratore. E’ possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato. I lavoratori assunti a tempo indeterminato rimangono a
disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa e
percepiscono un’indennità di disponibilità.
La somministrazione di lavoro ha sostituito la disciplina sul lavoro interinale.
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